Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 15/06/1959 n. 393

Art. 95 - Circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli E dei rimorchi immatricolati negli stati esteri) Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali sono ammessi a circolare in italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello stato di origine.

Art. 96 - Sigla distintiva dello stato di immatricolazione Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno stato estero, quando circolano in italia, debbono essere muniti della sigla distintiva dello stato di origine. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali. La disposizione del precedente comma si applica anche agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi immatricolati in italia, qualora circolino muniti della sigla distintiva dello stato italiano. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 97 - Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini ita liani residenti all'estero o a stranieri Agli autoveicoli e ai motoveicoli importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali ed appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento.

Art. 98 (patenti di guida rilasciate da stati esteri I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno stato estero possono guidare in italia autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente o il loro permesso. Qualora la patente o il permesso internazionale non siano conformi ai modelli stabiliti nelle convenzioni internazionali, debbono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno stato estero possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente. DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale. Chiunque viola le disposizioni del comma secondo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 99 - Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e permessi internazionali di guida I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli ispettorati della motorizzazione civile previa esibizione della carta di circolazione. I prefetti rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente.

Art. 100 - Documenti di circolazione e patenti di guida rilasciati in Somalia I documenti di circolazione e le patenti di guida per i veicoli a motore rilasciati dall'amministrazione fiduciaria italiana della somalia sono validi in italia. Titolo viii norme di comportamento

Art. 101 - Pericolo o intralcio per la circolazione Gli utenti della strada debbono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione.

Art. 102 - Velocità È obbligo del conducente regolare la velocità dei veicoli in modo che tenute presenti le eventuali limitazioni, avuto riguardo al loro tipo, sistema di frenatura e peso, alle caratteristiche e condizioni delle strade e del traffico ed altre speciali circostanze di qualsiasi natura, essa non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e causa di disordine o di intralcio per la circolazione. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti di strada a visuale non libera ed in curve, in prossimità delle scuole, dei crocevia e delle biforcazioni, nelle forti discese, nelle ore notturne, nei casi di nebbia, di foschia o di polvere, nei passaggi stretti o ingombranti, nell'attraversamento degli abitati o comunque di tratti di strada fiancheggiati da case. Ogni veicolo deve altresì rallentare la velocità, e occorrendo, anche fermarsi, quando riesca malagevole l'incrocio con altri veicoli, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi, e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segno di spavento. Alla osservanza delle disposizioni precedenti sono tenuti anche i conducenti di bestie da tiro, da soma e da sella. I conducenti non devono gareggiare in velocità. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Quando il fatto sia commesso nei crocevia, nelle curve o in condizioni di insufficiente visibilità, determinata da nebbia, foschia, polvere o da altre cause, il contravventore è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire cinquantamila.

Art. 103 - Limiti di velocità Nei centri abitati non si deve superare la velocità di 50 km all'ora, salva la facoltà dell'ente proprietario della strada di stabilire, in conformità alle direttive del ministero dei lavori pubblici, limiti diversi su strade o tratti di strada appositamente segnalati. Fuori dei centri abitati, e sempre in conformità alle direttive del ministero dei lavori pubblici, gli enti proprietari delle strade possono stabilire limiti minimi e massimi di velocità. Il ministero dei lavori pubblici ha facoltà di modificare le disposizioni adottate in materia dagli enti proprietari delle strade. I provvedimenti del ministero dei lavori pubblici sono adottati d'accordo col ministero dei trasporti quando riguardano autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea. Gli autoveicoli e i filoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 80 quintali non debbono superare, fuori dei centri abitati, la velocità di 70 km all'ora, se destinati al trasporto di persone, e la velocità di 60 km all'ora se destinati ad altri usi. Non debbono, altresì, superare la velocità di 60 km all'ora gli autocarri eccedenti detti limiti di peso, quando siano adoperati per trasporto di persone. Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, quando viaggiano carichi, non debbono superare, fuori dei centri abitati, la velocità di 40 km all'ora e, nei centri abitati, la velocità di 30 km all'ora. In ogni caso i ciclomotori, i carrelli, le macchine agricole e le macchine operatrici non debbono superare la velocità di 40 km all'ora. Se però le macchine agricole, le macchine operatrici e quelle eventualmente trainate non siano munite di pneumatici o di altri sistemi equivalenti non debbono superare la velocità di 15 km all'ora. In tutti i casi nei quali sono fissati i limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 102. Nella parte posteriore dei veicoli menzionati nei commi terzo e quarto debbono essere indicate in modo ben visibile per mezzo di numeri dipinti le velocità consentite. Qualora si tratti di autotreni o di autoarticolati i numeri debbono essere ripetuti sui rimorchi. Chiunque supera i limiti massimi di velocità di non oltre 5 km è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale. Chiunque supera i limiti massimi di velocità di oltre 5 km è punito con l'arresto fino a due mesi o con la ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità ovvero viola le disposizioni del comma settimo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 104 - Mano da tenere I veicoli debbono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali debbono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. La disposizione del precedente comma si applica anche agli altri veicoli quando incrociano ovvero percorrono una curva o un dosso, a meno che circolino su strada a due carreggiate separate o su carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su carreggiata a senso unico di circolazione. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate si deve percorrere quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate separate si può percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione. Quando una carreggiata è a tre corsie si deve percorrere la corsia di destra; quella centrale è riservata al sorpasso. Quando una carreggiata è a due corsie per ogni senso si deve percorrere la corsia di destra; quella di sinistra è riservata al sorpasso. Quando una carreggiata è a senso unico di circolazione e almeno a tre corsie ovvero ad almeno tre corsie per ogni senso di marcia, è ammessa la circolazione per file parallele. Quando una carreggiata è suddivisa in corsie chi intende cambiare corsia non deve essere causa di intralcio o di pericolo per chi percorre la corsia da impegnare. I conducenti per voltare in un'altra strada a destra debbono tenersi il più possibile sul margine destro della carreggiata; per voltare a sinistra debbono avvicinarsi il più possibile all'asse della carreggiata ed effettuare la svolta in prossimità del centro del crocevia ed a sinistra di questo, semprechè ciò sia possibile senza imboccare l'altra strada contromano e salvo diversa segnalazione, rispettando la precedenza dei veicoli provenienti dalla destra. Qualora i conducenti si trovino su una strada a carreggiate separate o su una carreggiata a senso unico di circolazione per svoltare a sinistra debbono tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. Chiunque circola contromano in prossimità o in corrispondenza delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 105 - Precedenze I conducenti approssimandosi ad un crocevia, debbono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. Quando due conducenti stanno per impegnare un crocevia si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra. Negli sbocchi su strada di luoghi non soggetti a pubblico passaggio è fatto obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie si ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie. Fuori dei centri abitati si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi circola sulle strade statali. La precedenza può essere stabilita su altre strade con decreto del ministro per i lavori pubblici. Se le strade che incrociano sono entrambe a precedenza si ha l'obbligo di dare la precedenza al veicolo che proviene da destra, a meno che su una delle due strade non sia fatto obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola sull'altra. Chi effettua la retromarcia o l'inversione del senso di marcia ovvero si immette nel flusso della circolazione deve dare agli altri la precedenza. Chiunque, fuori dei centri abitati, provenendo da un luogo non soggetto a pubblico passaggio, non si ferma e non dà la precedenza a chi circola sulla strada è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. La stessa pena si applica a chiunque non dà la precedenza a chi circola su strada con precedenza, ovvero, quando le strade che incrociano sono entrambe con precedenza, non si arresta al crocevia e non dà la precedenza a chi circola sull'altra strada, qualora sia soggetta a tale obbligo. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 106 - Sorpasso Il conducente che intende sorpassare deve assicurarsi che la visibilità sia tale da poterlo fare senza pericolo, che disponga di uno spazio libero sufficiente e che nessun conducente che segue abbia iniziato la manovra di sorpasso. Il conducente deve effettuare il sorpasso a sinistra e riportarsi in seguito a destra, appena può farlo senza pericolo per chi è stato sorpassato. Il conducente che viene sorpassato deve tenersi il più possibile vicino al DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale. margine destro della carreggiata e non accelerare. Nelle strade a tre corsie il sorpasso può effettuarsi solo quando un altro conducente che procede in senso inverso non abbia già impegnato la corsia centrale per sorpassare a sua volta. Il sorpasso può essere effettuato a destra quando il conducente che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende voltare a sinistra o quando sia ammessa la circolazione per file parallele. Il sorpasso dei trams si effettua a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta. In tal caso, qualora i trams siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e discesa dei passeggeri e non esista un salvagente, il sorpasso è vietato. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità; è vietato ai conducenti di autotreni, di autoarticolati e di autosnodati il sorpasso di autotreni, autoarticolati, autosnodati e autocarri, oltre che nei casi sopra previsti, anche nelle strade o tratti di strada il cui divieto sia imposto da apposite segnalazioni. Tali sorpassi sono sempre ammessi qualora si tratti di strada a due carreggiate separate o di carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o di carreggiata a senso unico di circolazione. È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro o il sorpasso di veicoli fermi ai passaggi a livello o ai semafori o per altre cause di interruzione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte sinistra della carreggiata. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei crocevia e dei passaggi a livello senza barriere, nonché il sorpasso di un veicolo che si sia fermato per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata. Chiunque viola le disposizioni dei commi primo e quarto è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque sorpassa a destra o in prossimità o in corrispondenza delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità e il conducente di un autotreno, di un autoarticolato e di un autosnodato che sorpassa quando è vietato un autotreno, un autoarticolato, un autosnodato o un autocarro, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ventimila a lire cinquantamila. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

 

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